TRATTO DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA DEL 14-7-2000 ,  PARTE I  N.33

DECRETO 18 aprile 2000
Istituzione della riserva naturale Monte Cammarata ricadente nel territorio dei comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini e S. Stefano di Quisquina.

L’ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Visto lo statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 e successive modifiche e integrazioni, recanti disposizioni per l’istituzione in Sicilia di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato , ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Considerato che il citato Piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale Monte Cammarata , ricadente nel territorio dei comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini e S. Stefano di Quisquina, provincia di Agrigento;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell’art. 4 legge regionale n. 14/88 all’istituzione della riserva naturale sopra citata;
Visti i pareri espressi dal C.R.P.P.N nelle sedute del 31 magio 1996 e del 25 febbraio 1997 in ordine alla perimetrazione ed alla denominazione definitiva alla zonizzazione della riserva sopra citata, così come riportata nella cartografia in scala 1:25000 ( I.G.M.I. 267 IV nord-ovest IV nord-est, IV sud-ovest ), in particolare la zona di pre-riserva viene così distinta in:

—  zona B ampliata con l’inserimento delle aree boscate ubicate ad est e a sud est del vivaio forestale e delle contigue aree boscate, atteso l’interesse naturalistico delle stesse per le pregevoli caratteristiche dei soprassuoli, comprende anche l’area destinata esclusivamente ad attività vivaistiche;

—  zona B1 comprende l’area sommale di Monte Cammarata, posta al di sopra della quota m. 1.550, ad esclusione del picco di quota m. 1.554 che trovasi a sud dell’esistente recinzione forestale, destinata esclusivamente a sede di impianti di ricetrasmissione;

Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ( C.R.P.P.N ), espresso nella seduta del 25 febbraio 1997 e la relazione d’ufficio prot. n. 639 del 9 ottobre 1998, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d’uso e i divieti da osservarsi nell’area di riserva e pre-riserva;
Considerato che il C.R.P.P.N. nella seduta del 16 febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l’Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell’Assemblea regionale siciliana in data 3 marzo 1993 ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento di cui al precedente considerato;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e alla perimetrazione e dalla Commissione legislativa in ordine all’individuazione dell’ente gestore;
Considerato che l’art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l’amministrazione forestale a svolgere anche compiti di gestione di riserve naturali;
Considerato che ai sensi e per gli effetti della norma citata l’Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, nonché tramite un contributo che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente verserà in entrata nel bilancio dell’Azienda;
Considerato anche che le somme da versare in entrata saranno trasferite successivamente alla presentazione all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di una relazione sull’attività svolta e sugli obbiettivi che si intendono perseguire;

Decreta:

Art. 1

E’ istituita, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Monte Cammarata nel territorio dei comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini e S. Stefano di Quisquina, provincia di Agrigento.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all’interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M.I. in scala 1:25.000, f.g. 267 IV nord-est, IV sud-ovest, IV nord-ovest di cui all’allegato n.1 che forma parte integrante del presente decreto,e, specificamente, con lettera A l’area destinata a riserva e con lettera B e B1 l’area destinata a pre-riserva.

Art.3

La riserva naturale di cui all’art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare la parte sommatale del monte con oltre 150 specie erbacee di cui diverse rappresentano rari endemici quali: Anthemis puntata var. incana, Jenecio siculus, Bivonea lutea, Salvia argentea, Iris pseudopumila. Parimenti interessanti gli aspetti della vegetazione dei brecciai mobili e di quelli consolidati. Per la conservazione delle comunità avifaunistiche altamente diversificate in cui sono ben rappresentate rare specie di falconiformi.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d’uso e divieti da osservarsi, di cui all’allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art.5

La gestione della riserva di qui all’art. 1 è affidata ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 14/88 all’azienda foreste demaniali della regione siciliana.

Art. 6

In campo all’ente gestore di cui all’art. 5 sono statuiti ai sensi dell’art. 4 della legge regione n. 14/88 i seguenti obblighi:
–   provvedere alla tabbellazione  e/o recinzioni delle riserve. I progetti relativi redatti dall’azienda saranno approvati dall’assessorato regionale del territori e dell’ambiente;
–   fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico delle riserve per l’elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:

– le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
– le opere necessarie alla conservazione all’eventuale ripristino dell’ambiente;
– i tempi per la cessazione delle attività esistenti e incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
– la regolamentazione delle attività antropiche consentite tra cui le attività agro-silvo-pastoriali;
– l’individuazione delle aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
– eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
– individuare il responsabile della gestione della riserva;

–   garantire l’osservanza delle modalità d’uso e divieto di cui a regolamento;
–   determinare ed erogare gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione d’attività economiche ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 14/88.

L’ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L’ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell’anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell’area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità. L’ente gestore può stipulare conservazioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L’ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari. L’ente gestore, previo parere dell’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, può chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva.

Art. 8

Alla fine di promuovere l’acquisizione di terreni ricadenti all’interno della riserva naturale, ivi compreso specchi d’acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente promuoverà ogni intesa con l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie, di cui all’art. 22 della legge regionale n. 14/88, alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4 dell’art. 31 della legge regionale n. 16/96

Art. 9

L’ente gestore, al fine di contribuire all’elaborazione e all’aggiornamento del piano, di cui all’art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione. Nelle more dell’approvazione del piano sopra numerato onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera d, comma II, art. 34 della legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette l’ente gestore ne darà preventiva comunicazione all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. L’ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi, di cui all’art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Il presente decreto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di controllo, non è più soggetto al visto di registrazione della Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo,18 aprile 2000.

MARTINO

Zonizzazione della RNO Monte Cammarata